Installatore e manutentore di impianti energetici FER

Fonti Energetiche Rinnovabili

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Il D.Lgs. 28/11, noto anche come “Decreto Rinnovabili”, ha introdotto un sistema di QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (nello specifico: caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore).

Esiste obbligo di effettuare questi corsi per il mantenimento dei requisiti di cui al DM 37/08.

Con la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2016, n. 2176 vengono definiti i passaggi formativi per il mantenimento dell’abilitazione all’installazione e manutenzione straordinaria di impianti “FER” (Fonti Energia Rinnovabile).

Sono stati introdotti 2 tipi di percorsi formativi: 

  • CORSO BASE di 80 ore;
  • CORSO DI AGGIORNAMENTO di 16 ore con validità triennale.

In mancanza di tale adempimento, le imprese (già abilitate ai sensi del DM 37/2008 per l’attività su impianti tradizionali) che già operano o intendono operare su impianti impianti alimentati da Fonti Energie Rinnovabili, non potranno rilasciare dichiarazioni di conformità per gli interventi di installazione e manutenzione straordinaria sugli impianti FER.

Il D.lgs 28 del 2011, poi modificato dal Decreto Legge 63 del 2013, ha disposto che le imprese già abilitate ai sensi del D.M. 37/08 (la ex 46/90) debbano necessariamente aggiornarsi per poter continuare ad operare su detti impianti.

Quattro macrotipologie